Art. 2.
(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è inserito il seguente:

      «Le prestazioni di medicina legale sono assicurate da medici che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero da medici dichiarati

 

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competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».